Ai fini del regolamento Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica che soddisfa i requisiti seguenti:
a) è destinata al consumo umano;
b) possiede caratteristiche organolettiche particolari;
c) possiede un titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol., salvo alcuni casi particolari
d) è stata prodotta direttamente mediante l’uso di uno dei metodi seguenti:
— distillazione di prodotti fermentati, con l’aggiunta o meno di aromi o di alimenti aromatizzanti,
— macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola, distillati di origine agricola o bevande spiritose o una loro combinazione,
— aggiunta, singolarmente o in combinazione, all’alcole etilico di origine agricola, di distillati di origine agricola o di bevande spiritose o di aromi, coloranti, edulcoranti, prodotti agricoli, prodotti alimentari consentiti